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Sgombero cantine e garage: la Categoria 2-bis non basta più

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Sgombero cantine e garage: l'Albo chiarisce che la Categoria 2-bis non basta più

Novità importanti per le imprese che si occupano di sgomberi di cantine, garage e locali. Con un chiarimento ufficiale pubblicato nella sezione FAQ, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha tracciato una linea netta sulle modalità di iscrizione necessarie per svolgere questa attività in piena legalità.

La Categoria 2-bis non è applicabile alle attività di sgombero professionale. Chi offre questo servizio deve possedere l'iscrizione alle categorie ordinarie (art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006).

Molte imprese hanno utilizzato finora la Categoria 2-bis (quella dedicata ai "produttori iniziali" di rifiuti) per trasportare i materiali prelevati dai clienti. L'Albo ha però ricordato che questa categoria è riservata esclusivamente a chi trasporta i rifiuti generati dalla propria attività produttiva.

Nel caso dello sgombero di un locale altrui, invece, l’impresa esegue un servizio per conto di terzi e non può essere considerata il produttore iniziale del rifiuto. Di conseguenza, il trasporto effettuato sotto la Categoria 2-bis è da considerarsi non idoneo.

Quali sono le categorie corrette per operare?

La FAQ dell’Albo non impone una categoria unica, ma stabilisce che l’inquadramento dipende direttamente dall'origine, dalla natura e dalla classificazione dei materiali prelevati. Le imprese dovranno quindi verificare di essere iscritte alle seguenti categorie ordinarie:

  • Categoria 1: Per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani (come i classici mobili o ingombranti domestici).

  • Categoria 4: Per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

  • Categoria 5: Per i rifiuti speciali pericolosi.

Quando un oggetto è davvero un "rifiuto"?

Va inoltre precisato che, ad esempio, mobili, materassi o elettrodomestici rimossi da una cantina non si trasformano automaticamente in rifiuti per il solo fatto di essere spostati. Se un oggetto mantiene intatta la propria funzione ed è concretamente destinato al riutilizzo, non rientra nella definizione legale di rifiuto. Se invece il cliente intende disfarsene a tutti gli effetti, l'oggetto va gestito tassativamente secondo le regole ambientali.