08 febbraio 2019

Il post-Sistri: arriva il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

 E’ stata approvata (e nei prossimi giorni sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) la conversione in Legge del D.L. n. 135/2018, che istituisce con l’art. 6 il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, vale a dire il “sostituto” del vecchio Sistri già abrogato a far data dal 01/01/2019.

Il nuovo sistema di tracciabilità prevede l’obbligo di iscrizione per:

-       gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

-       i produttori di rifiuti pericolosi

-       gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pe­ricolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi

-       i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,

-       con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Si ricorda che “i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono le imprese e gli enti che sono produttori iniziali dei seguenti rifiuti non pericolosi e che hanno più di 10 dipendenti:

- i rifiuti da lavorazioni industriali;

- i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Si specifica che allo stato attuale la norma non fornisce alcuna definizione di “lavorazioni industriali ed artigianali”.

Tuttavia in passato (e si ritiene un riferimento tuttora attuale, in quanto le altre disposizioni normative sulla gestione rifiuti non hanno mai dato indicazione contraria in tal senso), il DPCM istitutivo del MUD forniva fino al 2010 la seguente definizione:

“Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio”

Si resta ora in attesa del Decreto del Ministero che dovrà definire “le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale,”: fino a tale data si continua dunque con il “vecchio” sistema di registri di carico/scarico e formulari di identificazione rifiuto.

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