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07 DICEMBRE 2020

EDIFICI PUBBLICI: BANDO PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre 2020 è stato pubblicato il Bando per l'accesso ai finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica, mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento amianto su edifici e strutture pubbliche .

I finanziamenti del Bando sono pertanto destinati alle amministrazioni pubbliche:

- ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE;

- LE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO;

-LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE COMUNITA' MONTANE E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI;

-LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE;

-GI ISTITUTI AUTONOMI, CASE POPOLARI, LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E LE LORO ASSOCIAZIONI;

-TUTTI GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI E E LOCALI, LE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE E GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Il finanziamento è pari a 15000 euro per singola pubblica amministrazione anche con riferimento a più interventi fino al massimo di cinque interventi. La graduatoria finale degli interventi ammessi al finanziamento è basata sui seguenti criteri di priorità: 

1) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi  comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

2)interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o tutela ambientale di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto; 

3)interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo;

4)interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.

Le pubbliche amministrazioni possono presentare domanda tramite l'applicativo www.amiantopa.minambiente.it disponibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente.

 

 

 

 

 

 07 ottobre 2020

INAIL: NUOVA INFORMATIVA SULLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Con il divieto, normato dalla Legge n. 257 del 27 marzo 1992 dell'impiego dell'amianto, le FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) sono diventate uno dei 'materiali sostitutivi' maggiormente utilizzati dall'industria per le sue particolari proprietà tecniche come la loro stabilità chimico-fisica, la non infiammabilità e la resistenza alle condizioni ambientali e ai microorganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

 Proprio questa grande diffusione delle FAV e la necessità di fornire delle utili informazioni sull'esposizione nel mondo del lavoro e i possibili effetti sulla salute dell'uomo ha spinto l'INAIL a pubblicare sul proprio sito una factsheet dal titolo 'FIBRE ARTIFICIALI VETROSE' elaborata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ambientale (Dimelia) dell'INAIL. 

Per informazioni e approfondimenti vi rimandiamo al link  https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fibre-artificiali-vetrose.pdf

 

 

16 luglio 2020

 

 

CREDITI DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, ACQUISTO DI DISPOSITIVI E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI  LAVORO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 sono stati resi operativi i CRITERI DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cosiddetto "Decreto Rilancio".

Il 10 Luglio 2020 L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare n°20  con una serie di chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti di imposta.  Per quanto riguarda il Credito di Imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale si specifica che viene riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti di Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a fronte delle spese sostenute per  LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI DISPOSITIVI ATTI A  GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI.

L'ammontare del credito di imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare  l'importo di 60.000 euro.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono suddivise in due categorie:

- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzione o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività

- quelle sostenute per l'acquisto di :

a) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

b) prodotti detergenti e disinfettanti 

c) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea incluse le eventuali spese di installazione

d) dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L'agenzia delle entrate chiarisce, inoltre,  che l'attività di sanificazione, in presenza di  specifiche competenze già  ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche da dipendenti o collaboratori interni all'azienda nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come dimostrato da documentazione interna. In questo caso l'ammontare della spesa può essere dimostrata per esempio moltiplicando il costo orario del lavoro del dipendente impegnato nell'attività per le ore effettivamente impegnate nella stessa documentati da fogli di lavoro interni all'azienda. A questo possono essere aggiunte anche le spese dei disinfettanti impiegati.

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili nelle seguenti modalità:

- in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997 n. 241 (Modello F24)

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa;

- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione potrà essere inviata dal 20 luglio al 07 settembre 2020 e deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello direttamente dal beneficiario o da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322 mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche

- servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

 

 

15 luglio 2020

DDL CONVERSIONE DEL "DECRETO RILANCIO" (DL 34/2020): RITORNO AI QUANTITATIVI ORIGINARI

 

 Il 09 luglio 2020 è stato approvato alla Camera il DDL di conversione del "Decreto Rilancio" (DL 34/2020)che ora passa al Senato per la definitiva approvazione.  

Tra le novità del DDl di conversione vi è la soppressione dell'art. 113-bis del DL 17 marzo 2020, n° 18 con cui erano stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti. Con l'abolizione di questo articolo pertanto si ritornerebbe alle vecchie disposizioni previste dall'articolo 183,c.1 del D.Lgs. 152/06 con il limiti quantitativi pari a 30 metri cubi di rifiuti, di cui 10 pericolosi, e il limite temporale tassativo di un anno.

 

 

 

 

 

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