16 luglio 2020
CREDITI DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, ACQUISTO DI DISPOSITIVI E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 sono stati resi operativi i CRITERI DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cosiddetto "Decreto Rilancio".
Il 10 Luglio 2020 L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare n°20 con una serie di chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti di imposta. Per quanto riguarda il Credito di Imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale si specifica che viene riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti di Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a fronte delle spese sostenute per LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI.
L'ammontare del credito di imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l'importo di 60.000 euro.
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono suddivise in due categorie:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzione o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività
- quelle sostenute per l'acquisto di :
a) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
b) prodotti detergenti e disinfettanti
c) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea incluse le eventuali spese di installazione
d) dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
L'agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche da dipendenti o collaboratori interni all'azienda nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come dimostrato da documentazione interna. In questo caso l'ammontare della spesa può essere dimostrata per esempio moltiplicando il costo orario del lavoro del dipendente impegnato nell'attività per le ore effettivamente impegnate nella stessa documentati da fogli di lavoro interni all'azienda. A questo possono essere aggiunte anche le spese dei disinfettanti impiegati.
Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili nelle seguenti modalità:
- in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997 n. 241 (Modello F24)
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione potrà essere inviata dal 20 luglio al 07 settembre 2020 e deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello direttamente dal beneficiario o da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322 mediante:
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche
- servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it